Art. 5.
(Incompatibilità e status dei componenti dell'Assemblea).

      1. La carica di membro dell'Assemblea è incompatibile con quelle di ministro e di sottosegretario di Stato, di componente di una delle due Camere e di rappresentante italiano al Parlamento europeo; ai membri dell'Assemblea si applicano, altresì, le norme in materia di incompatibilità previste dalla legge per i membri del Parlamento nazionale.
      2. Le situazioni di incompatibilità di cui al comma 1 sono risolte con opzione espressa entro trenta giorni dal verificarsi delle stesse; in mancanza dell'opzione il membro dell'Assemblea è dichiarato decaduto.
      3. Al membro dell'Assemblea che cessa di farne parte a seguito di opzione o decadenza subentra il candidato che nella stessa lista e nella stessa circoscrizione segue immediatamente l'ultimo eletto.
      4. L'Assemblea giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e incompatibilità.
      5. Ai membri dell'Assemblea si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 della Costituzione; ad essi è corrisposta l'indennità spettante ai componenti della Camera dei deputati, ai sensi della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, e dell'articolo 1, comma 52, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.